“ONE MORE DAY” è un’applicazione scaricabile su dispositivi Android e iOS, gestita da Più Uno S.r.l. (P.I. 02699140063), sedente in via Goffredo Mameli 4, CAP 15003, Casale Monferrato (AL), Italia, che consente all’utilizzatore di prenotare e pagare il servizio di trasporto della valigia da un “punto di prelievo” affiliato, sito all’interno del proprio hotel, ad un “punto di consegna” prestabilito (aeroporto, stazione ferroviaria) situato nella medesima area metropolitana. L’utilizzo dell’applicazione implica l’accettazione dei seguenti termini e condizioni:
1. Modalità di acquisto.
Il servizio si acquista attraverso una intuitiva procedura guidata sull’applicazione (che include il pagamento telematico e la scelta del punto di consegna tra quelli disponibili nell’area metropolitana) e l’affidamento al punto di prelievo della valigia, necessariamente contrassegnata da un “tag” (o targhetta identificativa: una per valigia) reperito presso lo stesso punto di ritiro. All’esito di tale procedura, viene inviata una email all’utilizzatore contenente il QR-Code abbinato alla sua valigia ed i dettagli del trasporto: la predetta email ed il QR-Code provano il contratto e costituiscono l’unico titolo per il ritiro della valigia presso il punto di consegna.
2. Esecuzione del servizio.
- Il trasporto è eseguito in giornata o, se la prenotazione avviene dopo l’orario di ultimo ritiro, il giorno successivo.
Il trasporto ed il deposito presso i punti di prelievo e di consegna sono regolati dalle presenti condizioni contrattuali e, per quanto ivi non previsto, dagli artt. 1683 e seguenti del codice civile.
Il trasporto è eseguito da Più Uno srl con mezzi propri o di terzi.
- Una volta inoltrato l’ordine di ritiro della valigia tramite l’applicazione, il contratto non può essere sospeso né annullato, né è possibile mutare il punto di consegna prescelto quale destinazione.
Il mancato reperimento della valigia da parte dell’autista incaricato del ritiro presso il punto di prelievo, per fatto dell’utilizzatore che abbia prenotato il servizio (es.: omessa o tardiva consegna), determina l’addebito di una penale pari al costo del servizio.
Il mancato o ritardato ritiro della valigia presso il punto di consegna entro l’orario concordato determina l’affidamento del collo in deposito a terzi con addebito dei relativi costi all’utilizzatore.
3. Oggetto del servizio.
- Il servizio è offerto unicamente per valigie dal peso massimo di KG 25 e dimensioni non superiori a cm 150x100x50, il cui valore (contenitore + contenuto) non ecceda i 250 (duecentocinquanta) euro.
- La valigia deve essere confezionata e chiusa in modo adeguato al peso, alla forma, alla natura ed al valore del contenuto. Il confezionamento e la chiusura devono garantire il contenuto da deterioramenti e da manomissioni. L’utilizzatore è tenuto ad una particolare cura nella predisposizione d’isolamento del materiale interno, per garantire un’adeguata protezione alla merce nelle operazioni di trasporto. L’imballaggio interno deve essere idoneo a proteggere il contenuto da urti e da vibrazioni.
- E’ vietato introdurre nella valigia i seguenti articoli o beni:
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- Piante ed animali vivi o morti
- Valuta (denaro contante, monete, carte di credito, travellers cheques, buoni pasto, buoni carburante; assegni)
- Altri valori non negoziabili
- Programmi software
- Opere e oggetti d’arte
- Pezzi d’antiquariato
- Biglietti o titoli di accesso a spettacoli di qualunque genere o musei
- Biglietti aerei, marittimi, ferroviari o altri titoli di viaggio
- Chiavi di accesso ad immobili o per utilizzo di mezzi di locomozione
- Materiale o oggetti da collezione o esposizione di qualsiasi tipo (compreso vestiario, stampe e manoscritti)
- Metalli preziosi e pietre preziose
- Gioielli o monili di qualunque fattura o consistenza (collane, orecchini, anelli, spille, fermacravatte, ecc…)
- Elettronica di consumo (Smartphones, tablets, televisori, PC, apparati wireless; apparati bluetooth; consoles per videogiochi ed accessori, ecc..)
- Elettrodomestici o apparecchiature dotate di motore elettrico o termico
- Apparecchi medicali
- Orologi
- Strumenti ottici e di precisione
- Organi umani o animali per trapianti
- Alimenti di origine animale o vegetale deperibili
- Occhiali da sole e da vista
- Vini o liquori
- Documenti di identità o certificazioni personali o per partecipazione a gare pubbliche o private
- Modelli architettonici, disegni e progetti di qualsiasi natura
- Materiale brevettabile
- Rifiuti
- Sostanze stupefacenti e medicine soggette a prescrizione
- Armi da fuoco o da taglio, componenti di armi da fuoco
- Armi ad aria compressa o anidride carbonica
- Pistole lanciarazzi e pistole per starter
- Teasers
- Poiché i punti di consegna possono trovarsi all’interno di aree aeroportuali, è in ogni caso vietato introdurre nella valigia oggetti o sostanze non ammessi sui voli di linea ai sensi della normativa internazionale e nazionale, che potrebbero determinare l’impossibilità di deposito della valigia presso il punto di consegna, quali ad esempio:
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- munizioni
- detonatori e inneschi o micce;
- mine, granate e altri materiali militari esplosivi
- candelotti e cartucce fumogene
- dinamite, polvere da sparo ed esplosivi
- bombolette spray per difesa personale
- componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante
- congegni di allarme
- gas, compresi il propano e il butano
- liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo
- liquidi refrigeranti ed irritanti
- materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali
- solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi
- sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli
- sostanze infiammabili liquide/solide compreso alcool superiore a 70 gradi
- sostanze magnetizzanti
- sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili
- sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto
- torcia subacquea con batterie inserite
4.1. Per le ragioni sopra esposte, è altresì opportuno che l’introduzione in valigia di sostanze liquide avvenga mediante utilizzo di recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20).
4. Responsabilità.
- La responsabilità del vettore che gestisce il presente servizio per i casi di perdita (totale o parziale) o di danneggiamento del bagaglio, durante il trasporto o il deposito strumentale al trasporto stesso, è disciplinata dall’art. 1696 comma 2° c.c. ed è dunque limitata ad 1 € (un Euro) per ogni chilogrammo di merce perduta o danneggiata.
- L’utilizzatore è responsabile degli eventuali danni causati (anche a terzi) da difetto di confezionamento della propria valigia, anche se non rilevato in fase di accettazione. In particolare:
- L’utilizzatore del servizio è garante verso il vettore del rispetto dei limiti dimensionali e/o di valore della valigia di cui al precedente art. 3.1.: l’eventuale superamento di tali limiti esclude ogni responsabilità del vettore per il maggior peso o il maggior valore della valigia trasportata.
- l’eventuale introduzione in valigia di uno o più articoli vietati ai sensi del precedente art. 3 e/o delle leggi di pubblica sicurezza, determina l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore per eventuali danni a terzi e costituisce motivo di esclusione del risarcimento (anche ai sensi dell’art. 1227 c.c.) per la perdita, deterioramento o sottrazione dei predetti articoli durante il trasporto, nonché per il deterioramento della valigia o del suo contenuto eventualmente causato da tali articoli.
- Il limite di responsabilità di cui all’art 1696 c.c. sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna, e solo in relazione ai danni che vengano debitamente e compiutamente provati, e che siano conseguenza – diretta e prevedibile – del ritardo.
- Il vettore non è responsabile per la mancata o ritardata o inesatta esecuzione del trasporto dipendente da forza maggiore o caso fortuito, presumendosi tali, anche ai sensi dell’art. 1694 c.c., tutte le circostanze impeditive che esulano dal controllo del vettore, quali (con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva): terremoti, cicloni, tempeste, allagamenti, incendi, nebbia, neve o gelo; eventi quali (con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva): guerre, epidemie, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, vertenze locali od insurrezioni popolari; sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via terra e problemi meccanici ai mezzi di trasporto od ai macchinari; vizi latenti od intrinseci del contenuto della spedizione; atti criminali di terze parti quali furto, rapina ed incendio doloso.
5. Diritto di ispezione.
L’utilizzatore è reso edotto dell’eventualità che la propria valigia sia soggetta ad ispezione e controllo da parte della pubblica autorità o comunque da incaricati di pubblico servizio per ragioni di pubblica sicurezza o sanitarie.
L’utilizzatore dichiara di avere attentamente visionato e ben compreso le retroestese condizioni del servizio, e di accettare ed approvare specificamente l’art. 2.2. (penale ed addebito costi deposito per mancato o ritardato ritiro della valigia); l’art. 3.1. (limiti dimensionali e di valore della valigia); gli artt. 3.3. e 3.4 (merci non trasportabili); artt. 4.2.a (esclusione responsabilità del vettore per superamento limiti dimensionali o di valore); artt. 4.2.b (esclusione responsabilità del vettore per trasporto di articoli vietati); 4.3. Responsabilità per ritardo; art. 5 diritto di ispezione